Il D.Lgs 81 del 2008 obbliga ogni azienda con dipendenti a redigere il D.V.R. (Documento di Valutazione Rischi) in cui il datore di lavoro ha l’obbligo di tener conto anche dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori dipendenti esposti all’illuminazione artificiale.

La valutazione del rischio e i conseguenti eventuali interventi di adeguamento devono far riferimento alle norme UNI EN 12464-1 che prescrivono appunto i requisiti illuminotecnici che si devono adottare nei luoghi di lavoro interni.

In tale norma vengono analizzati i compiti visivi abituali, evidenziando le esigenze di comfort visivo e dando indicazioni sui livelli di illuminamento, uniformità e grado massimo di abbagliamento necessari alle diverse prestazioni visive, incluse quelle che comportano l’utilizzo di videoterminali.

Al fine di ottenere una corretta illuminazione nei luoghi di lavoro è necessario soddisfare tre esigenze fondamentali quali:

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Il confort visivo, ovvero la sensazione di benessere,

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A prestazione visiva, ovvero la capacità di svolgere un’attività lavorativa anche in situazioni difficili e protratte

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la sicurezza.

La norma prescrive che per migliorare il confort visivo è necessario evitare contrasti di luminanze troppo elevati o troppo bassi. La luminanza è il flusso luminoso emesso da una sorgente luminosa.

Per il calcolo delle luminanze è fondamentale pertanto tenere in considerazione i fattori di riflessione consigliati dalla norma riferiti ai soffitti, alle pareti, ai piani di lavoro, al pavimento.

Il LUX (lx) è l’unità di misura per determinare l’illuminamento negli ambienti, ovvero la quantità di luce presente in essi. Attraverso un’apposita strumentazione è possibile misurare la quantità di luce media presente in ciascun ambiente e anche la quantità puntuale presente, ad esempio, sul piano di lavoro, sulla scrivania, nel campo di gioco ecc.

In apposita tabella la norma riporta i valori di illuminamenti medi, divisi per attività/ambienti lavorativi e non, necessari a garantire il comfort visivo, e riguardano le superfici di riferimento nella zona del compito visivo. In ogni caso per zone occupate continuativamente, l’illuminamento mantenuto non deve essere minore di 200 lx.

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